AVVISO PUBBLICO Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazio

Pubblicata il 13/02/2024
Dal 13/02/2024 al 29/02/2024

AVVISO PUBBLICO
 
Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”.
 
Avviso di 3^ scadenza temporale
 (29 Febbraio 2024)
 
Art. 1 – PREMESSA
 
Con la Legge Regionale n.3 del 9 marzo 2022 la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto, per promuovere misure di contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni, lo stanziamento di risorse per complessivi euro 42.098.600 per l'anno 2022, euro 95.137.800 per l'anno 2023 ed euro 108.177.000 per l'anno 2024.
Sulla base della suddetta legge, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi:
a) a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi;
b) a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel territorio oggetto di agevolazione;
c) a fondo perduto, nella misura di euro 15.000 per l'apertura di un'attività o unità locale o per il trasferimento dell'azienda nel territorio oggetto di agevolazione. Il contributo è elevato a euro 20.000 quando l'avvio o il trasferimento aziendale determina un aumento dell'occupazione;
d) nella forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), a favore delle imprese operanti nei comuni oggetto di agevolazione.
In particolare i “contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel
territorio oggetto di agevolazione”, di cui alla sopra riportata lettera b), ammontano a euro 45.000.000 per le tre annualità (2022-2023-2024) e trovano copertura nel capitolo SC08.9480 del CDR 00.08.01.07 dal titolo “Contributi ai comuni finalizzati al contrasto dello spopolamento destinati alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei rispettivi territori”, come indicato nell'allegato n. 7 alla nota integrativa del Bilancio di previsione 2022-2024.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.20/59 del 30/06/2022 e successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n.1236/27150 del 12/07/2022 sono stati stabiliti i requisiti essenziali dei bandi da predisporre da parte dei singoli Comuni interessati ed è stata individuata la ripartizione nei comuni stessi, secondo i requisiti individuati, da cui si evince che per il Comune di Putifigari è previsto lo stanziamento complessivo di € 76.332,43 così ripartito:
 
Annualità 2022: € 25.444,14
Annualità 2023: € 25.444,14
Annualità 2024: € 25.444,15
 
I requisiti essenziali individuati dalla Regione, nell’allegato alla DGR 20/59, sono:
1) il contributo è concesso per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo famigliare può esserci un solo soggetto beneficiario;
4) il contributo può essere concesso ad un nucleo famigliare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo famigliare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
7) l’intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni dell’edificio;
8) il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione;
10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell’obbligo quinquennale non rispettato;
11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell’abitazione;
13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all’intervento e l’IVA. É escluso l’acquisto di arredi;
14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l’altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
15) al momento della pubblicazione del bando comunale l’atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.
 
Con Determinazione n. 1544 Prot. n. 33232 del 29 agosto 2022 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale della Regione Autonoma della Sardegna è stato disposto l’impegno a favore dei comuni beneficiari delle somme di cui al presente intervento, ripartite nelle tre annualità di riferimento 2022-2023-2024;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 11/11/2022 sono stati deliberati i criteri prioritari non discriminatori per la definizione delle graduatorie di merito delle domande pervenute, riassumibili in: “Richiedenti che acquistano immobili ricadenti all’interno del Centro Storico di Putifigari”, “Richiedenti che acquistano e/o ristrutturano immobili dichiarati inagibili” e “Richiedenti identificabili come giovani coppie (coppie costituite da soggetti con età non superiore ai 35 anni e che abbiano contratto matrimonio da non più di 5 anni, alla data di presentazione della domanda)”, per i quali viene attribuito un punteggio pari ad 1 punto per ogni caratteristica posseduta dal richiedente, cumulabili fra loro, e che in caso di parità di punteggio sulla base dei criteri sopra individuati verrà data precedenza in graduatoria alla domanda pervenuta cronologicamente in data/ora antecedente.
È stato inoltre deliberato che l’avviso dovrà essere organizzato secondo una serie di finestre temporali, alla scadenza delle quali verrà redatta una graduatoria di merito per le domande pervenute in quella specifica finestra temporale che andrà ad aggiungersi in coda alla graduatoria relativa alle precedenti finestre temporali, e che la durata delle finestre può essere stabilita in mesi 6 rispetto alla precedente con prima finestra da individuarsi nel giorno 31/12/2022 e successive alla scadenza semestrale indicata, che qualora in seguito a controlli successivi venga appurata nella domanda di ammissione la presenza di dichiarazioni mendaci che influiscono sulla definizione del punteggio per il soggetto istante utilmente inserito in graduatoria in posizione non coerente con i requisiti posseduti, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria (ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000) e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria e che i pagamenti dei contributi di che trattasi, per tutti gli interventi previsti, verranno erogati in unica soluzione, a saldo, dopo aver depositato presso gli uffici comunali copia dell’atto di acquisto stipulato in caso di acquisto e/o, in caso di lavori, copia di fatture quietanzate o altro strumento atto a dimostrare l’effettivo avvenuto pagamento della fattura cui i lavori si riferiscono, per un importo almeno pari al doppio della quota di contributo richiesto in sede di istanza, con la precisazione che i medesimi contributi verranno erogati, nelle rispettive annualità di stanziamento dei rispettivi fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna come da Legge Regionale n.3 del 9 marzo 2022 citata in premessa e successivi atti applicativi.
 
Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria per il Comune di Putifigari per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case di cui al presente avviso è così ripartita:  
 
Annualità 2022: € 25.444,14
Annualità 2023: € 25.444,14
Annualità 2024: € 25.444,15
TOTALE: € 76.332,43
 
Con il termine “annualità” si intendono le annualità di assegnazione delle somme al Comune di Putifigari dalla Regione Autonoma della Sardegna, come da Determinazione n. 1544 Prot. n. 33232 del 29 agosto 2022 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale. Le domande ammesse al contributo, secondo l’ordine di graduatoria come definita all’art. 7 del presente bando, potranno interessare anche quote di contributo relative ad annualità successive rispetto al periodo di approvazione della graduatoria. In tale ipotesi resta inteso che l’erogazione da parte del Comune di Putifigari del contributo afferente potrà essere materialmente eseguita solo nella annualità di riferimento dello stanziamento.
 
Art. 3 – TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
 
Il contributo di cui al presente bando consiste in una erogazione a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento massimo relativo al Comune di Putifigari di cui al precedente art.2, per le seguenti casistiche:
− l’acquisto della prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero intende trasferirvi la residenza anagrafica. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione (i 18 mesi decorrono dalla data di stipula dell’atto di compravendita), con il limite massimo del contributo pari ad € 15.000,00, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva;
− la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero intende trasferirvi la residenza anagrafica. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come risultante dalla relativa comunicazione obbligatoria, con il limite massimo del contributo pari ad € 15.000,00, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva;
− è prevista anche la possibilità di riconoscimento del contributo a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione. In tale ipotesi comunque resta fermo il limite massimo del contributo pari ad € 15.000,00, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva.
 
Il contributo è concesso, nei limiti delle somme assegnate al Comune, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario
Nel caso di contributo per ristrutturazione della prima casa gli interventi ammessi sono quelli di “ristrutturazione edilizia” come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ovvero “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”, con esclusione degli interventi inquadrabili nelle altre tipologie previste dal medesimo articolo del D.P.R: 380/2001.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni dell’edificio.
 
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO - REQUISITI
 
I soggetti ammessi a partecipare al presente bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e/o la ristrutturazione delle prime case sono i soggetti residenti nel Comune di Putifigari o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna (per piccolo comune si intende uno dei comuni beneficiari dei presenti fondi, così come individuati nell’allegato 2 alla Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n.1236/27150 del 12/7/2022). Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Putifigari e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna.
Il contributo può essere richiesto anche da un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione. In tale ipotesi il/i soggetto/i costituendi il nuovo nucleo familiare dovranno trasferire la residenza nell’immobile oggetto dell’intervento di acquisto/ristrutturazione (costituendo così il nuovo nucleo familiare) entro 18 mesi dalla data di acquisto/ultimazione dei lavori. Nel caso di nucleo familiare costituendo composto da più soggetti potrà beneficiare del contributo un solo soggetto del nucleo familiare costituendo.
I requisiti essenziali, individuati dalla Regione per la partecipazione al presente bando, sono quelli indicati nei punti da 1 a 16 dell’art. 1 – Premessa del presente bando.
 
Art. 5 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
 
Gli interventi ammissibili a contributo non devono essere stati avviati al momento della pubblicazione del presente bando. Pertanto requisito principale per la partecipazione alla presente richiesta di contributo a fondo perduto è che l’atto di acquisto non sia stato stipulato (in caso di acquisto o acquisto e ristrutturazione) o i lavori non siano stati ancora iniziati (in caso di interventi di ristrutturazione, come rilevabile dalla dichiarazione di inizio lavori connessa con la relativa pratica edilizia) in data antecedente alla data di pubblicazione del presente bando.
Gli interventi ammissibili a contributo sono quelli per l’acquisto e  la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. Qualora il soggetto richiedente non sia residente nell’immobile per cui si chiede il contributo ma intenda trasferirvela al termine dell’acquisto/ristrutturazione, tale trasferimento dovrà avvenire entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.
Sono ammessi a contributo, sempre nel limite del 50% della spesa e con il massimale di € 15.000,00, interventi congiunti di acquisto e ristrutturazione.
Per gli interventi di acquisto il contributo verrà erogato a saldo, una volta stipulato l’atto pubblico di compravendita, da depositare in copia all’Ufficio Tecnico del Comune per le verifiche di competenza, sempre che i fondi relativi all’annualità di cui il soggetto beneficiario risultino già nella disponibilità del Comune.
Per gli interventi di ristrutturazione il contributo verrà erogato a saldo, una volta completati i lavori che coprano una quota pari almeno al doppio del contributo richiesto, dietro presentazione di fattura quietanzata o altro strumento atto a dimostrare l’effettivo avvenuto pagamento della fattura.
Resta fermo che qualora il soggetto beneficiario del contributo afferisca a quote di contributo relative ad annualità non ancora materialmente erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna, l’erogazione del contributo non potrà avvenire prima che tali somme non vengano effettivamente trasferite al Comune di Putifigari.
 
Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALIDITÁ DEL BANDO
 
Il presente bando, l’allegato “modello A” per la presentazione della domanda di contributo a fondo perduto e l’allegato “modello B informativa privacy” sono pubblicati sul sito del Comune di Putifigari, al link https://www.comune.Putifigari.ss.it.
Le domande per la presentazione della richiesta di contributo devono essere costituite, pena l’esclusione, da:
 
  • Allegato A valido per la richiesta di contributo a fondo perduto e per rendere tutte le dichiarazioni connesse;
 
Il presente bando permanente ha validità fino al termine di esaurimento dei fondi disponibili ovvero, alternativamente, una volta decorsi cinque anni consecutivi senza che pervengano al Comune domande di contributo. In tale ipotesi il Comune provvederà alla restituzione dei fondi residui alla Regione.
La presentazione della domanda di ammissione al contributo dovrà avvenire entro i termini di apertura delle finestre temporali del presente bando indicati successivamente, mediante i modelli appositamente predisposti dal Comune di Putifigari, attraverso una delle seguenti modalità:
- modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Putifigari, Piazza Bojl, 9, negli orari di apertura al pubblico;
- modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC: protocollo.putifigari@legalmail.it
 
Le domande devono essere sottoscritte dal soggetto richiedente con allegata copia di un documento di riconoscimento (in caso di trasmissione via PEC è ammessa la firma digitale del documento. In quest’ultimo caso non sarà necessario allegare copia del documento di riconoscimento).
Nel modello di domanda il soggetto richiedente dovrà dichiarare, oltre agli altri dati richiesti nel modulo, la tipologia di intervento per cui richiede il contributo (acquisto/acquisto e ristrutturazione/ristrutturazione), nonché l’importo previsto dell’intervento (su cui verrà calcolata  la percentuale massima del 50% di contributo ammissibile, con il limite dei 15.000,00 euro).
Dovrà essere indicato inoltre se si partecipa al bando in qualità di nucleo familiare già costituito ovvero in qualità di nucleo familiare da costituirsi entro i termini di cui all’art.4 del presente bando, indicando in questo caso anche i nominativi degli eventuali altri soggetti che andranno a costituire il nuovo nucleo familiare.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
Non potranno essere accolte le domande:
a) predisposte su modello difforme dall’allegato A al presente bando;
b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 4;
c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
d) non sottoscritte dal soggetto richiedente.
 
Il Comune di Putifigari non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il presente bando permanente prevede l’individuazione di finestre temporali per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, così distribuite:
prima finestra temporale: domande presentate entro il 31/12/2022;
seconda finestra temporale: domande presentate dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023;
terza finestra temporale: domande presentate dal 14/02/2024 e fino al 29/02/2024
successive finestre temporali: ogni 6 mesi (scadenze al 31/12 e 30/06) a seguire.
Alla scadenza di ogni finestra temporale le domande presentate verranno analizzate e si provvederà a redigere la relativa graduatoria, che verrà aggiunta in coda alla graduatoria della precedente finestra temporale.
 
ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
 
Le domande di finanziamento pervenute in ogni finestra temporale di validità del presente bando verranno istruite dal Responsabile del Procedimento e si provvederà alla definizione della relativa graduatoria. La graduatoria che scaturirà dall’esame delle domande presentate in una finestra temporale di apertura dei termini di presentazione verrà aggiunta, in coda, rispetto alla precedente graduatoria relativa alla finestra temporale precedente e verrà approvata con atto espresso del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Putifigari.
Nell’esame delle istanze di ammissione al contributo il Responsabile del Procedimento provvederà a verificare l’ammissibilità dell’intervento proposto con i requisiti del presente bando, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione.
Si provvederà quindi alla redazione di una graduatoria di merito delle domande presentate nella finestra temporale sulla base dei seguenti punteggi premiali individuati sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 10/11/2022:
Richiedenti che acquistano immobili ricadenti all’interno del Centro Storico di Putifigari;
− Richiedenti che acquistano e/o ristrutturano immobili dichiarati inagibili;
− Richiedenti identificabili come giovani coppie (coppie costituite da soggetti con età non superiore ai 35 anni e che abbiano contratto matrimonio da non più di 5 anni, alla data di presentazione della domanda);
 
con l’attribuzione di un punteggio pari ad 1 punto per ogni caratteristica posseduta dal richiedente, cumulabili fra loro.
In caso di parità di punteggio sulla base dei criteri di cui sopra, avrà precedenza in graduatoria la domanda pervenuta cronologicamente in data/ora antecedente.
La graduatoria riporterà anche il riferimento all’annualità cui afferiscono i finanziamenti a fondo perduto richiesti di cui i soggetti beneficiari risulteranno destinatari.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
Qualora in seguito a controlli successivi venga appurato il mancato possesso dei requisiti da parte di un soggetto utilmente inserito nella graduatoria, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria.
Qualora in seguito a controlli successivi venga appurata nella domanda di ammissione la presenza di dichiarazioni mendaci che influiscono sulla definizione del punteggio per il soggetto istante utilmente inserito in graduatoria in posizione non coerente con i requisiti posseduti, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria (ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 che recita “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.”) e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria.
Per tutti gli interventi previsti dal presente avviso, il contributo verrà erogato in unica soluzione, a saldo, dopo aver depositato presso gli uffici comunali copia dell’atto di acquisto stipulato in caso di acquisto e/o, in caso di lavori, copia di fatture quietanzate o altro strumento atto a dimostrare l’effettivo avvenuto pagamento della fattura cui i lavori si riferiscono, per un importo almeno pari al doppio della quota di contributo richiesto in sede di istanza.
Resta fermo che qualora il soggetto beneficiario del contributo afferisca a quote di contributo relative ad annualità non ancora materialmente erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna, l’erogazione del contributo non potrà avvenire prima che tali somme non vengano effettivamente trasferite al Comune di Putifigari.
Tutte le liquidazioni di cui ai punti precedenti potranno avvenire solo con riferimento alla annualità di rispettiva competenza come risulterà dalla graduatoria (a puro titolo esemplificativo i fondi relativi all’annualità 2024 non potranno essere erogati prima di tale annualità).
Le liquidazioni di cui sopra saranno disposte esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario acceso presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, intestato o cointestato al soggetto richiedente, i cui estremi dovranno essere indicati nell’apposita sezione del Modello di partecipazione.
Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate ecc.).
Il presente bando permanente avrà termine in una delle due ipotesi di seguito elencate:
− al completo esaurimento delle risorse disponibili assegnate al Comune di Putifigari;
− nel caso in cui, per cinque anni consecutivi, non pervenga al Comune di Putifigari alcuna domanda di contributo. In tale ipotesi il Comune provvederà alla restituzione dei fondi residui alla Regione.
 
 
Putifigari, lì 13/02/2024
 
Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                                                                                                                                                                  (Dott. Arch. Baldassarre Riu)
 

Allegati

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Allegato 3bando_Bando_Putifigari_febbraio2024.pdf 188.72 KB
Allegato Allegato_A_-_Istanza_Putifigari.docx 23.88 KB

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