Ordinanza n. 8 del 04.05.2020. Prevenzione incendi 2020.
Pubblicata il 04/05/2020
Si rende noto che è stata emanata l'ordinanza n. 8 del 04.05.2020 avente ad oggetto "Prevenzione incendi 2020".
Il provvedimento ordina nel dettaglio:
Allegato Ordinanza n. 8 del 04.05.2020
Il provvedimento ordina nel dettaglio:
- in attuazione delle Prescrizioni regionali antincendio 2020/2022, è fatto obbligo, quanto segue:
- i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalle prescrizioni regionali antincendio 2020/2022, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione.
- che copia della presente ordinanza e della prescrizioni regionali antincendio 2020/2022 sono pubblicate all’albo pretorio e nel sito istituzionale dell’ente www.comune.putifigari.ss.it;
- che sono previste le seguenti :
- la violazione dei precetti di cui alle prescrizioni regionali antincendio è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell’”Allegato E” (Prontuario delle sanzioni amministrative);
- per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7 bisdel D. Lgs. 267/2000, introdotto dal D. L. n. 50/2003, convertito in legge n. 116/2003;
- i proprietari e i conduttori dei terreni su menzionati saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza e imprudenza.
- che, ai sensi dell’art. 26 delle prescrizioni regionali, l’attività di , sono esercitati dai seguenti soggetti: il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e le Compagnie dei Barracelli;
- che chiunque avvisti un incendio ha il dovere di , perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.
Allegato Ordinanza n. 8 del 04.05.2020
Allegati
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dgr 22-3 del 23.04.2020 prescrizioni antincendio.pdf | 86.74 KB |
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